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Sez. 6, Ordinanza n. 1839 del 07/12/1970 Cc. (dep. 04/02/1971) Rv. 116590 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - IMPUTAZIONE DI PERIODI DI DETENZIONE - FUNGIBILITA - CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL CUMULO.*
Stato
decisa il 1970-12-07
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116590-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - IMPUTAZIONE DI PERIODI DI DETENZIONE - FUNGIBILITA - CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL CUMULO.*

Al fine di determinare la misura massima del cumulo di pene concorrenti, ai sensi dell'art 78, prima parte, cod pen, va in ogni caso detratto dal cumulo il periodo di carcerazione gia sofferta (salvo, ovviamente, il principio che la pena sofferta non puo riferirsi a reati commessi successivamente all'inizio del periodo di detenzione), indipendentemente dall'imputazione gia effettuata, con Determinazione affatto provvisoria, dei singoli periodi di detenzione all'uno o all'altro reato. Occorre, quindi, procedere a cumuli parziali raggruppando in ognuno di essi le condanne relative a tutti i reati commessi anteriormente ad ogni periodo di detenzione, sottrarre da ogni cumulo parziale il periodo di detenzione ad esso riferibile, e cumulare di volta in volta con la nuova pena o con il nuovo cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali ed al cumulo totale il criterio moderatore dell'art 78 cod pen. (V 112035, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Proc. Pen. art. 582

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)