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Sez. 5, Ordinanza n. 26995 del 17/10/2024 (Rv. 672722-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Raddoppio del contributo unificato - Omesso o insufficiente pagamento - Accertamento, liquidazione e riscossione - Artt. 15, 16 e 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672722-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In materia di contributo unificato, anche in caso di omesso o insufficiente pagamento del raddoppio disposto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, il procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione è disciplinato dagli artt. 15, 16 e 248 del medesimo d.P.R., sicché l'ufficio del giudice dinanzi al quale è stata proposta l'impugnazione è deputato a notificare alla parte soccombente l'invito al pagamento dell'ulteriore importo dovuto entro trenta giorni dal deposito del provvedimento con cui il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti dai quali sorge l'obbligo di pagamento, con l'espressa avvertenza che si procederà a iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista in caso di mancato pagamento entro un mese.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater com. 1 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater com. 6 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 15, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)