Sez. T, Ordinanza n. 13442 del 20/05/2025 (Rv. 675065-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Contributo unificato - Omesso o insufficiente pagamento - Sanzioni amministrative ex art. 16, comma 1-bis, del TUSG - Applicabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Le sanzioni amministrative per l'omesso pagamento del contributo unificato vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG) e 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis applicabile, in ragione della sua natura di entrata tributaria erariale e del suo collegamento ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87, Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 101 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)