Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 240 del 12/01/2015 (Rv. 634141 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Prestazioni pensionistiche ex art. 47, primo comma, lett. h) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Erogazione in forma periodica - Regime dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 - Determinazione della base imponibile - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 48-bis, primo comma, lett. d), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 10, lett. f), del d.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47, e dell'art. 52, primo comma, lett. d) (nella forma in vigore dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono tassabili sull'intero ammontare e non solo sull'87, 5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 lett. H CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 reiterazione 0048 bis com. 1 lett. lett.D CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 10 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)