Sez. 5, Sentenza n. 11156 del 07/05/2010 (Rv. 613188 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Prestazioni pensionistiche ex art. 47, comma, 1, lett. h) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Erogazione in forma periodica - Regime successivo al 1gennaio 2001 - Determinazione della base imponibile - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 10, lett. f), del d.lgs. n. 47 del 2000, con decorrenza dal primo gennaio 2001 le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1 dell'art. 47 del d.P.R. n. 917 del 1986, erogate in forma periodica, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lett. g-quinquies del comma 1 dell'art. 41 del medesimo d.P.R., se determinabili, e non già solo sull'87, 5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto, così come prevedeva il testo originario dell'art. 48-bis, comma 1, lett. d) cit.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 lett. H CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 bis com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 10 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)