Sez. 1, Sentenza n. 25329 del 01/04/2003 Cc. (dep. 11/06/2003) Rv. 225201 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 7 cod. proc. pen. e dell'art. 90 comma 4 D.p.r. 309 del 1990 - Divieto di reiterazione - Ambito di operatività.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Il divieto di disporre l'affidamento terapeutico per più di due volte, è giustificato dalla verificata assenza di ragionevoli prospettive di utile sperimentazione dello speciale trattamento alternativo e, pertanto, è svincolato dalle condanne per le quali l'affidamento è stato concesso ed opera in via generale nei confronti del condannato che ne ha beneficiato anche se viene richiesto in relazione a condanne diverse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 7 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 90 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)