Sez. 1, Sentenza n. 30786 del 09/07/2001 Cc. (dep. 06/08/2001) Rv. 219481 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen.e dell'art. 90, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 - Divieto di reiterazione - Ambito di operatività.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie: ai sensi degli artt. 90 e 91 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di programma terapeutico e socio-riabilitativo) è principio di portata generale, applicabile nei confronti del condannato, sia questo in stato di libertà che in stato di detenzione per espiazione pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 7 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90 com. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)