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Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 25/10/2006 Cc. (dep. 22/01/2007) Rv. 236026 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Ordinanza notificata all'imputato in maniera incompleta - Nullità della notificazione dell'ordinanza - Sussistenza - Nullità del provvedimento cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236026-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

Qualora l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sia notificata in maniera visibilmente incompleta, la nullità della notificazione, derivante dalla previsione dell'art. 171, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo sotto il profilo della carenza dei requisiti della descrizione del fatto e dell'esposizione delle esigenze cautelari nonché degli indizi richiesti dall'art. 292 comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., quando l'evidenza dell'errore nella formazione della copia rende la stessa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale, posto a sua disposizione con il deposito nella cancelleria del giudice a norma dell'art. 293, comma terzo del codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)