Sez. 6, Sentenza n. 9601 del 20/02/1988 Ud. (dep. 30/09/1988) Rv. 179282 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ - REQUISITI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ - REQUISITI.*
La chiamata di correo costituisce legittima fonte di prova, ai fini del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'accusato, quando sia logicamente e psicologicamente credibile e quando la sua veridicità sia stata sottoposta ad un rigoroso accertamento, adeguato alle ragioni di sospetto connaturate con un simile mezzo di prova, tenendo conto delle sue caratteristiche soggettive e del suo oggettivo contenuto, nonché degli elementi e delle circostanze soggettive ed oggettive esterne che ne confermano la veridicità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)