Sez. 6, Sentenza n. 7973 del 25/02/1989 Ud. (dep. 02/06/1989) Rv. 181475 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - ESISTENZA DI UNA SCALA PREDETERMINATA DI VALORI PROBATORI - ESCLUSIONE - ESISTENZA DI PROVE PRIVILEGIATE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ESPLICITARE IN SENTENZA LE RAGIONI DEL PROPRIO CONVINCIMENTO - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI MERITO DI ATTRIBUIRE PIENA EFFICACIA PROBATORIA ALLA CHIAMATA DI CORREO SENZA BISOGNO DI RISCONTRO OGGETTIVO ESTERNO O DI INTEGRARE IL GIUDIZIO DI ATTENDIBILITÀ ATTRAVERSO LA RICERCA DI ELEMENTI ESTERNI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - ESISTENZA DI UNA SCALA PREDETERMINATA DI VALORI PROBATORI - ESCLUSIONE - ESISTENZA DI PROVE PRIVILEGIATE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ESPLICITARE IN SENTENZA LE RAGIONI DEL PROPRIO CONVINCIMENTO - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI MERITO DI ATTRIBUIRE PIENA EFFICACIA PROBATORIA ALLA CHIAMATA DI CORREO SENZA BISOGNO DI RISCONTRO OGGETTIVO ESTERNO O DI INTEGRARE IL GIUDIZIO DI ATTENDIBILITÀ ATTRAVERSO LA RICERCA DI ELEMENTI ESTERNI.*
L'ordinamento giuridico italiano è informato al principio del libero convincimento del giudice con la conseguenza che non esiste per legge una scala predeterminata di valori probatori, non esistono prove privilegiate e, fermo restando l'Obbligo di esplicitare in sentenza le ragioni del proprio convincimento, onde assicurare il controllo di merito e di legittimità sull'iter logico seguito per raggiungere una determinata pronuncia, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento, indipendentemente dalla categoria di prove cui appartengono (in senso stretto, indiziarie, reali, orali), tenuto anche conto del fatto che, nell'ambito dell'acquisizione e della delibazione delle prove, vi sono elementi di valutazione che solo il giudice di merito può cogliere e che, per aspetti sintomatici ricollegati proprio alla percezione diretta, costituiscono spesso l'aspetto più determinante dell'attendibilità o meno delle dichiarazioni. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire piena efficacia probatoria alla chiamata di correo, come rappresentativa direttamente o indirettamente dei fatti cui si riferisce, senza bisogno di un riscontro oggettivo esterno, oppure ritenere di dovere integrare il giudizio di attendibilità attraverso la ricerca di elementi esterni costituiti non solo da prove cosiddette reali, ma, occorrendo, anche da dichiarazioni di terzi, pur se coimputati (cosiddette dichiarazioni incrociate) la cui attendibilità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. (V mass n 180534; (V mass n 179872; (V mass n 177915; (Conf mass n 180270; (Conf mass n 179548; (Conf mass n 167880; (contra mass n 180477; (contra mass n 179308; (contra mass n 179282; (contra mass n 178997; (contra mass n 178893).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)