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Sez. 2, Sentenza n. 20208 del 27/04/2016 Ud. (dep. 16/05/2016) Rv. 266750 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Art. 628, comma terzo, n. 3 bis cod. pen. - Divieto di bilanciamento fra circostanze attenuanti ed aggravanti - Violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266750-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma terzo, n. 3 bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzata dell'inviolabilità del domicilio, non potendo altresì ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all'interno del domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)