Sez. 2, Sentenza n. 3967 del 28/11/1988 Ud. (dep. 20/03/1989) Rv. 180827 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - IDENTITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - SENTENZA IRREVOCABILE PER FATTO MENO GRAVE - RISPETTO A QUELLO SUB IUDICE - POTERI DEL GIUDICE PROCEDENTE - APPLICABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE - CRITERI.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - IDENTITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - SENTENZA IRREVOCABILE PER FATTO MENO GRAVE - RISPETTO A QUELLO SUB IUDICE - POTERI DEL GIUDICE PROCEDENTE - APPLICABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE - CRITERI.*
In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia quoad poenam della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di ordine temporale. Pertanto, al giudice di merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 primo e secondo comma cod. pen. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio con l'effetto che, in siffatta ipotesi, la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)