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Sez. 3, Sentenza n. 22978 del 11/11/2015 (Rv. 637775 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Nullità della sentenza per violazione di norme processuali - Ricorso per cassazione - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637775-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima - in assenza di tale vizio - non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata. (Nella specie, la S.C., pur ritenendo violato l'art. 345, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, per avere la Corte territoriale erroneamente considerato irrituale una produzione documentale, ha respinto la relativa censura, osservando che detta violazione non aveva inciso sulla decisione, in quanto la produzione avrebbe dovuto comunque reputarsi "tamquam non esset", in ragione del rituale disconoscimento della sua conformità ex art. 2719 c.c., non seguito dal deposito degli originali, omissione risultante dai verbali d'udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)