Sez. 6, Sentenza n. 4563 del 22/11/1994 Cc. (dep. 01/02/1995) Rv. 200648 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Avviso della data dell'udienza notificato (irritualmente) al difensore a mezzo del telefono - Conferma telegrafica - Necessità - Sussistenza - Omessa conferma telegrafica - Nullità dell'ordinanza del giudice del riesame - Sussistenza - Nullità dell'ordinanza genetica della custodia - Esclusione - "Ratio".
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
In materia di riesame delle misure cautelari personali, l'avviso prescritto per il difensore della data fissata per l'udienza dall'art. 309, ottavo comma, cod. proc. pen., qualora sia stato (irritualmente) notificato a mezzo del telefono deve essere confermato a mezzo di telegramma, a norma dell'art. 149, quarto comma, cod. proc. pen., derivandone altrimenti la nullità della notifica stessa, nullità che si comunica al provvedimento del giudice del riesame, ma non anche all'ordinanza custodiale perché non addebitabile all'organo che dispose la notificazione irritualmente effettuata ma soltanto all'organo che la effettuò.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)