Sez. 1, Sentenza n. 8656 del 25/10/2000 Cc. (dep. 28/02/2001) Rv. 218185 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA | Udienza di riesame - Avviso al difensore - Comunicazione mediante telefax - Validità - Telegramma di conferma - Necessità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA
L'avviso al difensore della data fissata per l'udienza del tribunale del riesame può essere validamente comunicato anche mediante telefax, purché la relativa trasmissione sia effettuata all'utenza del medesimo difensore e risultino indicati il giorno e l'ora di ricezione (c.d. "ok"). In tale ipotesi l'eventuale mancanza della conferma telegrafica prevista dall'art.149, comma 4, c.p.p. dà luogo ad una mera irregolarità, processualmente non sanzionata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)