Sez. 3, Sentenza n. 4534 del 16/04/1993 (Rv. 481880 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Copie degli atti - Fotografiche | Ricorso per cassazione recante a margine la procura del difensore - Notifica in copia fotostatica - Efficacia di copia autentica - Sussistenza - Condizioni.
Prova civile - Documentale (prova) - Copie degli atti - Fotografiche
Qualora il ricorso per cassazione recante a margine la procura al difensore sia stato notificato in copia fotostatica, questa in difetto di espresso disconoscimento da parte dell'intimato delle sottoscrizioni del ricorrente e del difensore (o in difetto della dichiarazione di non conoscerle) ha la stessa efficacia della copia autentica (art. 2719 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)