Sez. 1, Sentenza n. 3695 del 16/02/2007 (Rv. 596412 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura generale - Deposito in fotocopia - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La copia fotostatica della procura generale alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.) nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sufficiente la produzione della copia fotostatica della procura generale rilasciata al difensore dell'appellante, e dunque ammissibile l'appello, in quanto l'appellato aveva dedotto la necessità della produzione dell'originale soltanto nella comparsa conclusionale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)