Sez. 3, Sentenza n. 2049 del 02/02/2005 (Rv. 579990 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante al componente non più coltivatore della famiglia coltivatrice - Procedimento ex artt. 2 e ss. legge n. 607 del 1966 - Fase sommaria - Natura giurisdizionale - Ordinanza conclusiva - Carattere decisorio ed idoneità al passaggio in giudicato - Statuizione sulle spese - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE
Nel procedimento di cui agli artt. 2 e segg. della legge n. 607 del 1966, applicabile al riscatto della quota di fondo rustico di spettanza del componente della famiglia coltivatrice che abbia cessato di far parte della conduzione colonica, la fase procedimentale sommaria che si conclude con l'ordinanza di cui all'art. 4 di detta legge non ha natura amministrativa ma giurisdizionale e si conclude con un provvedimento che, in difetto di impugnazione nei termini, è idoneo a passare in giudicato. Ne consegue che tale provvedimento avendo attitudine a chiudere il processo avanti al giudice che lo pronuncia deve contenere la statuizione sulle spese di lite, senza che in contrario possa valere la circostanza che la legge n. 607 del 1966 preveda espressamente la statuizione sulle spese solo con riguardo alla fase che eventualmente si svolga innanzi alla sezione specializzata agraria e nulla disponga, invece, per la suddetta fase sommaria (già di competenza del pretore ed ora del Tribunale Ordinario in composizione monocratica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)