Sez. 3, Sentenza n. 10417 del 18/07/2002 (Rv. 555884 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice - Natura giurisdizionale del procedimento in fase "pretoria"(ora, innanzi al giudice monocratico) - Conseguenze in materia di spese processuali.
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE
In conformità alla natura giurisdizionale e contenziosa del procedimento di riscatto delle quote di fondo rustico di spettanza del componente la famiglia coltivatrice che abbia cessato di farne parte, la circostanza che la legge n. 607 del 1966, disciplinante detto procedimento, faccia espressa menzione delle spese di causa solo con riguardo alla fase che si svolge innanzi alla sezione specializzata agraria e nulla disponga, invece, per la prima (innanzi, una volta, al pretore, ora al tribunale ordinario in composizione monocratica) è irrilevante, stante la portata generale del disposto dell'art. 91 cod.proc.civ. il quale statuisce che il giudice deve provvedere sulle spese in presenza di qualsiasi procedimento contenzioso, che si concluda con un provvedimento conclusivo - anche se non emesso nella forma di sentenza - suscettibile di acquisire il carattere della definitività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)