Sez. 3, Sentenza n. 3491 del 12/06/1984 (Rv. 435503 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - OBBLIGO DI INDENNIZZO - DETENZIONE - MASSIMALE DI POLIZZA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - OBBLIGO DI INDENNIZZO - DETENZIONE - MASSIMALE DI POLIZZA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso in cui il danneggiato proponga, con esito favorevole, direttamente l'Azione di risarcimento nei confronti dell'assicuratore, questi è tenuto all'indennizzo nei soli limiti del massimale di polizza, tranne che non abbia adempiuto, senza valida giustificazione, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del terzo danneggiato, al pagamento dell'indennizzo stesso, nel qual caso è obbligato, ex art. 1224 cod. civ., a corrispondere gli interessi moratori sulla somma spettante al momento della proposizione della domanda ed a ristorare l'eventuale maggior danno, anche oltre il massimale di polizza. (V 5218/83, mass n 430091; (V 5179/79, mass n 401791).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)