Sez. L, Sentenza n. 7951 del 07/04/2011 (Rv. 616544 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Rilievo anche penale del fatto - Inizio dell'azione penale - Effetto sospensivo dell'azione disciplinare - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Principio dell'immediatezza della contestazione - Violazione - Insussistenza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare, quando il fatto che dà luogo alla relativa sanzione abbia anche rilievo penale, il datore di lavoro non può dare avvio al procedimento disciplinare, una volta iniziata l'azione penale, per l'effetto sospensivo ex art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957. In tal caso, il principio dell'immediatezza della contestazione - posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un'adeguata difesa - non è violato ove il lasso di tempo trascorso prima dell'inizio del procedimento penale e dopo la conclusione di questo sia particolarmente breve (nella specie, circa due mesi).
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 117, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)