Sez. L, Sentenza n. 5308 del 22/04/2000 (Rv. 535980 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Necessità - Portata - Intempestività della contestazione - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare e con riguardo alla tempestività della contestazione dei fatti addebitati, il requisito dell'immediatezza va inteso in senso relativo e valutato dal giudice di merito anche in rapporto alla eventuale complessità delle indagini necessarie per l'accertamento dell'illecito, dovendosi peraltro considerare che tale requisito è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un'adeguata difesa, onde il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)