Sez. 1, Ordinanza n. 1845 del 12/07/1977 Cc. (dep. 21/07/1977) Rv. 136517 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - UNICO MOTIVO RIGUARDANTE UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - UNICO MOTIVO RIGUARDANTE UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile il ricorso per Cassazione che abbia ad oggetto la sola proposizione di una questione di legittimita costituzionale e nessun altro motivo, in quanto la questione di costituzionalita puo essere sollevata solo nel corso del giudizio e percio il giudice dell'impugnazione non puo prenderla in esame quando non abbia acquisito cognizione piena del giudizio sulla base di una sollecitazione di parte espressa attraverso i mezzi predisposti dalla legge processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)