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Sez. 5, Sentenza n. 955 del 24/09/1971 Ud. (dep. 07/12/1971) Rv. 119462 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCORSO DI REATI - FATTISPECIE - CONCESSIONE PER TALUNI REATI E DINIEGO PER ALTRI - CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA PERSONALITA DEL SOGGETTO.*
Stato
decisa il 1971-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119462-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCORSO DI REATI - FATTISPECIE - CONCESSIONE PER TALUNI REATI E DINIEGO PER ALTRI - CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA PERSONALITA DEL SOGGETTO.*

Il beneficio delle attenuanti generiche non puo, di per se, denegarsi in funzione della natura o della gravita del reato, quale che esso sia (potendosi - come e ovvio - fare applicazione dello stesso per qualsiasi reato) e, per altro verso, e contraddittoria una decisione giudiziaria che, pur concedendo le dette attenuanti per altri reati attinenti ad una complessa vicenda (fra cui, una truffa aggravata e continuata per svariate decine di milioni ed una appropriazione indebita aggravata per gli stessi titoli cambiari formanti oggetto della imputazione di falso) in funzione della personalita del prevenuto, ritenuta meritevole di particolare clemenza (tanto, da poterlo far beneficiare dell'amnistia per gli altri reati), addivenga tuttavia ad una Determinazione negativa nei confronti dello stesso soggetto per una diversa imputazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)