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Sez. 4, Sentenza n. 6905 del 26/06/1981 Ud. (dep. 10/07/1981) Rv. 149747 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO O CONCESSIONE DELLE STESSE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149747-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO O CONCESSIONE DELLE STESSE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

Il giudice ha l'Obbligo della motivazione in ordine alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche. Tale Obbligo può ritenersi soddisfatto, qualora egli indichi quelle circostanze che ritenga prevalenti e atte a legittimare o non la concessione del beneficio, senza che sia necessario prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (V. Mass. N. 144960; (V. Mass. N. 122166; (V. Mass. N. 119462).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)