Sez. 3, Ordinanza n. 15957 del 13/11/2002 (Rv. 558461 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Giudice dell'esecuzione - Provvedimento dichiarativo dell'incompetenza territoriale per erroneo deposito dell'atto di pignoramento - Natura meramente ordinatoria - Conseguenze - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Rimedi esperibili.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione è per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività, e, in particolare, sentenze declinatorie della competenza dell'ufficio cui appartiene. Pertanto, il provvedimento con il quale detto giudice rilevi l'erroneo deposito, per incompetenza territoriale (inderogabile) del tribunale adito, dell'atto di pignoramento esprime un mero potere ordinatorio e non definitorio, ed ha, quindi, forma e natura di ordinanza (che non vulnera i diritti di difesa delle parti, essendo esperibili avverso di essa il reclamo di cui all'art. 630 cod. proc. civ. o l'opposizione agli atti esecutivi). Da ciò consegue l'inammissibilità del regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)