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Sez. 3, Sentenza n. 5238 del 15/03/2004 (Rv. 571147 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione - Art. 487, primo comma, cod. proc. civ. - Fondamento - Forma - Modificabilità - Revocabilità - Controllo - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Modalità.
Stato
decisa il 2004-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571147-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487, primo comma, cod. proc. civ., con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch'essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)