Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 17/12/1970 (Rv. 349158 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - IN GENERE - ONEROSITA - CARATTERE ESSENZIALE - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE A TITOLO DI DONAZIONE - POSSIBILITA - CESSAZIONE DELL'UTILITAS - ESTINZIONE DELLA SERVITU.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - IN GENERE - ONEROSITA - CARATTERE ESSENZIALE - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE A TITOLO DI DONAZIONE - POSSIBILITA - CESSAZIONE DELL'UTILITAS - ESTINZIONE DELLA SERVITU.*
Dalle norme legislative che prevedono la corresponsione di un'indennita per le servitu coattive deriva che la onerosita costituisce semplicemente un carattere normale delle servitu coattive e non anche un elemento essenziale, con la conseguenza che nulla impedisce che le parti, ricorrendone le condizioni, ne dispongano la Costituzione gratuitamente e senza indennita, e quindi anche mediante donazione, applicandosi anche in tale ipotesi la speciale causa estintiva prevista dall'art 1055 cod civ, secondo cui il passaggio viene meno e la servitu puo essere estinta allorche il passaggio medesimo cessa di essere necessario. (V 1498'55 732'69, mass n 339017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1055, Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)