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Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 17/12/1970 (Rv. 349158 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - IN GENERE - ONEROSITA - CARATTERE ESSENZIALE - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE A TITOLO DI DONAZIONE - POSSIBILITA - CESSAZIONE DELL'UTILITAS - ESTINZIONE DELLA SERVITU.*
Stato
decisa il 1970-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349158-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - IN GENERE - ONEROSITA - CARATTERE ESSENZIALE - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE A TITOLO DI DONAZIONE - POSSIBILITA - CESSAZIONE DELL'UTILITAS - ESTINZIONE DELLA SERVITU.*

Dalle norme legislative che prevedono la corresponsione di un'indennita per le servitu coattive deriva che la onerosita costituisce semplicemente un carattere normale delle servitu coattive e non anche un elemento essenziale, con la conseguenza che nulla impedisce che le parti, ricorrendone le condizioni, ne dispongano la Costituzione gratuitamente e senza indennita, e quindi anche mediante donazione, applicandosi anche in tale ipotesi la speciale causa estintiva prevista dall'art 1055 cod civ, secondo cui il passaggio viene meno e la servitu puo essere estinta allorche il passaggio medesimo cessa di essere necessario. (V 1498'55 732'69, mass n 339017).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1055, Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)