Sez. 2, Sentenza n. 23839 del 21/12/2012 (Rv. 624615 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE | Estinzione della servitù ex art. 1055 cod. civ. - Indennità in favore del proprietario del fondo dominante - Condizioni - Corresponsione in favore del titolare del fondo servente di un compenso all'atto della costituzione della servitù - Necessità - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE
L'art. 1055 cod. civ. condiziona il diritto all'indennità in favore del proprietario del fondo dominante, che abbia visto estinto il suo diritto di passaggio per effetto della cessata interclusione del proprio fondo, alla circostanza che, in sede di costituzione di servitù, egli avesse corrisposto uno specifico e determinato compenso per il peso imposto sul fondo altrui, obbligando detta disposizione il proprietario del fondo servente a "restituire" quanto ricevuto dal titolare del fondo dominante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)