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Sez. 3, Ordinanza n. 11613 del 03/05/2025 (Rv. 674851-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Assegnazione del bene pignorato al creditore con funzione satisfattiva - Rimedi cognitivi endoesecutivi - Necessità - Ripetizione d’indebito - Esclusione - Mancata opposizione - Ragioni - Irrilevanza. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674851-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)