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Sez. 5, Sentenza n. 505 del 18/01/2002 (Rv. 551635 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ai sensi del D.L. n. 429 del 1982 - Comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva della somma dovuta - Conseguente declaratoria di estinzione del giudizio - Potere della commissione tributaria di controllare la sussistenza delle condizioni per godere del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551635-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione agevolata, con la comunicazione dell'intervenuta liquidazione di quanto il contribuente debba a tale titolo pagare, impone la declaratoria di estinzione del giudizio, secondo l'espressa previsione dell'art. 32, terzo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982, senza alcuna facoltà di controllo da parte del giudice tributario sulla sussistenza delle condizioni occorrenti per il godimento del beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)