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Sez. 1, Sentenza n. 1034 del 02/02/1998 (Rv. 512135 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Comunicazione della intervenuta liquidazione della somma dovuta per il condono - Commissione Tributaria - Poteri - Di controllo della sussistenza delle condizioni per il godimento del beneficio, o della congruità dell'importo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512135-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione agevolata, con la comunicazione dell'intervenuta liquidazione di quanto il contribuente debba a tale titolo pagare, impone la declaratoria d'estinzione della causa, secondo l'espressa previsione dell'art. 32, terzo comma, del D.L. n. 429 del 1982, senza alcuna facoltà di controllo sulla sussistenza delle condizioni occorrenti per il godimento del beneficio o sulla congruità della somma al riguardo determinata, atteso che l'eventuale violazione della disciplina del condono, rispetto a provvedimento favorevole al contribuente (e comunque dal medesimo non impugnato), può e deve essere fatta valere dall'ufficio con lo specifico strumento di autotutela in proposito contemplato dal primo comma del menzionato art. 32, cioè con la revoca o la modifica dell'atto liquidatorio, poi giudizialmente sindacabile su iniziativa dell'obbligato, mentre, in difetto, la suddetta estinzione è effetto automatico, a prescindere dalla posizione assunta dalla difesa dell'ufficio stesso (la quale non può valere come revoca di quell'atto). Pertanto la Commissione Tributaria Centrale, a fronte di un provvedimento di liquidazione rimasto fermo, correttamente si limita a fare applicazione del predetto art. 32, terzo comma, astenendosi dallo stabilire se la pendenza di controversia, quale requisito per l'accesso al condono, sia o meno da escludere in presenza di ragioni d'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)