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Sez. L, Sentenza n. 182 del 09/01/2002 (Rv. 551445 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Professione intellettuale protetta - Esercizio in forma societaria in violazione del divieto di cui all'art. 2 legge n. 1815 del 1939 - Influenza sulla posizione previdenziale dei dipendenti della società - Esclusione - Fattispecie sottratta "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 24 della legge n. 266 del 1997 di abrogazione del citato art. 2.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551445-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

L'inosservanza del divieto sancito dall'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 di esercitare in forma societaria una professione "protetta" (cioè una professione per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi ex art. 2229 cod. civ.) non esplica alcun effetto sulla posizione previdenziale dei dipendenti della società la quale, per quanto attiene specificamente alla contribuzione, è regolata dal principio della retribuzione minima imponibile, determinata in base all'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro e alla relativa contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una fattispecie sottratta "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 24 della legge n. 266 del 1997 (che ha abrogato il citato art. 2 della legge n. 1815 del 1939), aveva respinto la tesi dell'INPS secondo cui i dipendenti di una società di dottori commercialisti avrebbero dovuto essere considerati come lavoratori di una impresa commerciale e non di uno studio professionale, stante il divieto di esercitare la suddetta professione in forma societaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 266 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)