Sez. 5, Sentenza n. 7900 del 15/04/2005 (Rv. 583455 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI | Contribuente - Indicazione di un valore pari a quello derivante dai parametri catastali al fine di precludere la rettifica - Erroneo riferimento ai valori catastali vigenti al tempo della denuncia, anziché all'apertura della successione - Rimborso - Legittimità ex art. 42, lett. a), del d.lgs. n. 346 del 1990.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI
In tema di imposta sulle successioni, l'individuazione, ad opera dell'art. 14, comma primo, lettera a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, della base imponibile per gli immobili in piena proprietà nel loro "valore venale in comune commercio" è notevolmente attenuata nella sua portata dal disposto del successivo art. 34, quinto comma, secondo cui non sono sottoposti a rettifica i valori dichiarati se non inferiori a quelli derivanti dai parametri catastali. Ne consegue che, qualora il contribuente, nell'esercizio del diritto-facoltà, così implicitamente riconosciutogli, di dichiarare un valore corrispondente a quello risultante da tali parametri, commetta un errore (consistente nel far riferimento ai valori catastali coevi alla dichiarazione, anziché a quelli risalenti all'apertura della successione), che abbia dato luogo ad un'indebita eccedenza nel pagamento dell'imposta, può legittimamente richiederne il rimborso, alla stregua dello specifico disposto dell'art. 42, lettera a), del t.u., esulando del tutto il caso in esame dalla previsione dell'art. 31, terzo comma, concernente, invece, le modifiche apportate agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 31/10/1990 num. 346 art. 14 CORTE COST., DPR 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., DPR 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., DPR 31/10/1990 num. 346 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)