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Sez. 5, Sentenza n. 13493 del 11/06/2009 (Rv. 608525 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di successione - Beni immobili - Valore determinato in via presuntiva ex art. 26, comma 4, del d.l. n. 637 del 1982 - Riduzione da parte del contribuente - Possibilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad immobili soggetti a regime vincolistico.
Stato
decisa il 2009-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608525-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE

In tema di imposta di successione, il valore degli immobili determinato, in sede di dichiarazione di successione, in base al criterio presuntivo di cui all'art. 26, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1982, n. 637, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, non può essere ridotto dal dichiarante in relazione al minor valore venale dei medesimi (nella specie dipendente dal regime vincolistico cui erano soggetti gli immobili).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1982 num. 637 art. 26 com. 4, Legge 17/12/1986 num. 880 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)