Sez. 2, Sentenza n. 3042 del 04/05/1983 (Rv. 427951 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA CONTESTUALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA CONTESTUALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché a norma dell'art. 2702 cod. civ. la scrittura privata fa piena prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da chi l'ha riconosciuta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta riconosce la sottoscrizione come propria o se la sottoscrizione è legalmente considerata come riconosciuta, l'impugnazione della contestualità delle sottoscrizioni apposte ad una scrittura privata, riconducibile alla nozione della falsità ideologica (inapplicabile a quest'ultima), può essere fatta valere con ogni mezzo consentito, secondo le norme comuni, dal momento che con tale impugnazione non si contesta né la provenienza della dichiarazione da parte dei sottoscrittori, né la rispondenza della Forma dell'atto alla volontà di questi ultimi, né l'autografia delle sottoscrizioni, né si deduce alterazione materiale del contenuto dichiarativo dell'atto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)