Sez. 2, Sentenza n. 47 del 11/01/1988 (Rv. 456710 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - QUERELA DI FALSO - FALSITÀ IDEOLOGICA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUERELA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - QUERELA DI FALSO - FALSITÀ IDEOLOGICA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUERELA.*
La querela di falso, investendo l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) nei rispettivi limiti di operatività, non è proponibile per la falsità ideologica di scrittura privata, atteso che solo per l'atto pubblico tale efficacia riguarda la rispondenza di quanto attestato nell'atto a quanto dichiarato al pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza, mentre per la scrittura privata è limitata alla provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione. (V 3667/87, mass n 452599; (V 3042/83, mass n 427951; (V 2857/79, mass n 399179; (V 534/78, mass n 389839; (contra 3863/76, mass n 382547; (contra 3207/63, mass n 264893).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)