Sez. 1, Sentenza n. 12537 del 25/11/1992 (Rv. 479690 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere | Opposizione allo stato passivo per l'ammissione di un credito con prelazione - Opponente - Richiesta in subordine, di compensazione del credito con altro avanzato in via riconvenzionale dal fallimento - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere
L'opposizione allo stato passivo, per ottenere l'ammissione di un credito con prelazione, non può di per sè implicare tacita rinuncia a far valere la compensazione, e, pertanto, non osta a che l'opponente richieda, nel corso del medesimo giudizio, subordinatamente al mancato accoglimento di quella domanda, la compensazione del suo credito con altro avanzato nei suoi confronti dal fallimento in via di riconvenzione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)