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Sez. 3, Sentenza n. 591 del 19/01/1995 (Rv. 489760 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Assicuratore - Debito di indennizzo - Ingiustificato pagamento dopo il decorso del termine di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Soggetto danneggiato - Interessi moratori ed eventuale maggior danno - Domanda - Formulazione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489760-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Deve essere espressamente formulata e non può essere proposta per la prima volta in appello la domanda del soggetto, rimasto danneggiato in un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria, diretta ad ottenere dall'assicuratore del responsabile, nel quadro dell'azione diretta prevista dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969, in aggiunta al pagamento diretto dell'indennizzo assicurativo, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno (anche da svalutazione monetaria) ex art. 1224 cod.civ. (dovuti oltre il massimale assicurativo - riguardante il debito di indennizzo - nel caso in cui l'assicuratore senza valida giustificazione adempia dopo il decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)