Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 24/02/1997 (Rv. 502651 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Risarcimento oltre il massimale - "Causa petendi" - Ingiustificato ritardo da parte dell'assicuratore - Onere di deduzione a carico del danneggiato - Sussistenza - Domanda nuova rispetto a quella risarcitoria inframassimale (art. 18 legge n.990 del 1969) - Configurabilità - Conseguenze - Preclusione processuale - Operatività.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
La domanda del danneggiato diretta al risarcimento del danno, e proposta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, oltre il massimale di polizza per interessi e maggior danno, anche da svalutazione monetaria, non può ritenersi implicitamente contenuta nell'indicazione del "quantum" in misura superiore ad esso, perché la responsabilità cosiddetta ultra massimale è fondata su autonomo titolo - e cioè sull'ingiustificata dilazione nel pagamento, inframassimale, del danno da parte dell'assicuratore - che va dedotto dal danneggiato, espressamente e tempestivamente, non potendo la durata del processo in sè costituire colpevole ritardo nell'adempimento. Pertanto tale domanda è nuova rispetto a quella nei limiti del massimale, fondata sulla responsabilità diretta prevista "ex lege" (art. 18 primo comma legge 24 novembre 1969 n. 990), e soggiace alle relative preclusioni processuali, in primo e secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)