Sez. 1, Sentenza n. 5159 del 29/04/1992 (Rv. 477062 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica e agevolata | Alloggio - Assegnatario - Azione di rilascio nei confronti dell'occupante senza titolo - Assegnazione - Decadenza o revoca - Rilevanza - Legittimazione ad agire - Permanenza - Limiti.
Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica e agevolata
Nella controversia promossa dall'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per conseguirne il rilascio da parte dell'occupante senza titolo, l'emanazione del provvedimento di decadenza o revoca dell'assegnazione per abusiva cessione del godimento dell'immobile ad un terzo, ex art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513, non comporta il venir meno della legittimazione ad agire dell'assegnatario finché il detto provvedimento non gli venga notificato, atteso che solo tale notifica esaurisce l'iter del procedimento amministrativo di decadenza (o revoca), che, con effetto ablativo, incide sul rapporto di locazione tra l'amministrazione e l'assegnatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)