Sez. 3, Sentenza n. 9813 del 09/10/1997 (Rv. 508675 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE | Rigetto della domanda di rilascio per necessità dell' assegnatario - Appello - Decadenza, sopravvenuta, dall'assegnazione - Improcedibilità o improponibilità del gravame - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE
L'appello proposto dall'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, locato in violazione dell'art. 26, legge 8 agosto 1977 n. 513, avverso la sentenza di rigetto della sua domanda di rilascio per necessità di adibirlo ad abitazione propria, non diviene né improcedibile (art. 348 cod. proc. civ.), né improponibile - nozione peraltro atecnica e priva di significato - se egli, nel corso del giudizio di secondo grado, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)