Sez. 3, Sentenza n. 1630 del 24/05/1972 (Rv. 358457 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - PATTUIZIONE DI INTERESSI COMPENSATIVI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI A SEGUITO DI UNA SOPRAVVENUTA SITUAZIONE DI MORA - ESCLUSIONE - CONDANNA GENERICA DEL COMPRATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE AL MANCATO VERSAMENTO DEL PREZZO ED AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI NELLA MISURA STABILITA NEL CONTRATTO DI VENDITA - COMPATIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - PATTUIZIONE DI INTERESSI COMPENSATIVI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI A SEGUITO DI UNA SOPRAVVENUTA SITUAZIONE DI MORA - ESCLUSIONE - CONDANNA GENERICA DEL COMPRATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE AL MANCATO VERSAMENTO DEL PREZZO ED AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI NELLA MISURA STABILITA NEL CONTRATTO DI VENDITA - COMPATIBILITA.*
Alla clausola con la quale e stato pattuito il pagamento degli interessi compensativi in una misura superiore a quella legale, non puo essere, in alcun modo, riconosciuta una funzione liquidativa e limitativa del risarcimento dei danni dovuti a seguito di una sopravvenuta situazione di mora. Pertanto, non sussiste alcuna incompatibilita fra la condanna generica del compratore al risarcimento del danno conseguente al mancato versamento del prezzo e la condanna del medesimo al pagamento degli interessi compensativi nella misura stabilita nel contratto di vendita. (V 1727'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)