Sez. L, Sentenza n. 626 del 19/01/1993 (Rv. 480331 - 01)
Stampa - Giornalista - In genere | Attività svolta dai fotoreporter presso un'azienda editrice di giornali quotidiani - Natura giornalistica - Accertamento - Criteri - Fattispecie relativa ad attività di fotoreporter svolta senza partecipazione diretta alla formazione del messaggio giornalistico.
Stampa - Giornalista - In genere
Per stabilire se l'attività svolta dai fotoreporter presso un'azienda editrice di giornali quotidiani abbia o meno natura giornalistica, non è sufficiente che la realizzazione di immagini completi o sostituisca l'informazione scritta - come previsto, ai fini dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, dal d.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115, modificato dal d.P.R. 19 luglio 1976 n. 649, (regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69 - dovendo essere autonomamente accertato, alla stregua di tale normativa, il requisito della natura giornalistica della prestazione: a tal fine, l'attività in questione deve essere valutata per il ruolo che essa svolge in concreto nell'ambito dello specifico mezzo di comunicazione, onde stabilire se l'opera utilizzata presenti quei caratteri di soggettiva creatività che caratterizzano il prodotto intellettuale giornalistico. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha escluso la sussistenza di tali elementi in relazione alla natura strumentale, di servizio della redazione, propria del compito svolto dai fotografi, senza una partecipazione diretta alla formazione del messaggio giornalistico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115, DPR 19/07/1976 num. 549 art. 1, DPR 19/07/1976 num. 549 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)