Sez. L, Sentenza n. 4840 del 25/05/1996 (Rv. 497799 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Attività giornalistica - Specificità - Accesso alla professione giornalistica dei telecinefotooperatori - Requisiti ex art. 1 del d.P.R. n. 649 del 1976 - Contrasto con la legge n. 69 del 1963 - Esclusione - Sostituzione della prova scritta con un servizio telecinefotografico - Ammissibilità.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
Il contenuto proprio dell'attività giornalistica presupposto dalla legge 3 febbraio 1963, n.69, sull'ordinamento della professione di giornalista, (nozione che la legge suddetta volutamente si astiene dal definire) va individuato nell'attività, di carattere intellettuale, di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, la cui specificità (non coincidente necessariamente con il contenuto della nozione tradizionale del giornalista che si esprime attraverso la stampa) sta nella particolare sintesi fra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa che ben può essere svolta attraverso l'immagine, essendo anche questa fornita, in linea generale, di una rilevante efficacia comunicativa e informativa. Nella sopraindicata attività giornalistica può quindi rientrare anche quella del cinefotooperatore, quando essa, come previsto dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione della menzionata legge n. 69 del 1963 (d.P.R. n. 649 del 1976) si concretizzi in un'attività di realizzazione di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta nell'esercizio dell'autonomia decisionale e operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, mentre non sono d'ostacolo alla iscrizione del cinefotooperatore all'albo dei giornalisti né determinano illegittimità del menzionato regolamento gli articoli 332 e 35 della legge n.69 del 1963 che prevedono l'accertamento della idoneità professionale mediante prove scritte e pubblicazioni scritte, i quali fanno riferimento al modo prevalente di svolgimento dell'attività e al modo parimenti usuale di documentazione della stessa, senza per questo implicare una particolare e formale nozione dell'attività giornalistica o impedire di tradurre (cosi come fa il regolamento) detta forma in altra equivalente sul piano documentale qualificato, desumendola dalla natura dell'attività da documentare.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST., DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)