Sez. L, Ordinanza n. 26181 del 07/10/2024 (Rv. 672655-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - IN GENERE | Obbligo di fedeltà - Contenuto - Integrazione con i principi di correttezza e buona fede - Necessità - Comportamenti anche solo potenzialmente lesivi - Violazione dell'obbligo di fedeltà - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - IN GENERE
Dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere
irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Fattispecie relativa a dirigente di azienda speciale, istituita presso la locale camera di commercio per la salvaguardia di interessi pubblici, che aveva assunto la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, di impresa privata di cui era anche socio).
Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)