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Sez. L, Sentenza n. 6957 del 04/04/2005 (Rv. 580393 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Portata - Principi di correttezza e buona fede - Comportamenti anche solo potenzialmente lesivi - Violazione dell'obbligo di fedeltà - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580393-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE

Dal collegamento dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. deriva che il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Fattispecie relativa a lavoratore che aveva omesso di comunicare al datore di lavoro che i lavori sottoposti al suo controllo, quale supervisore, erano svolti da società partecipate da propri familiari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)