Sez. 3, Sentenza n. 4907 del 28/02/2011 (Rv. 616869 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE | Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Esecutività provvisoria - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Creditori del promissario acquirente - Aggredibilità del bene oggetto della sentenza prima del suo passaggio in giudicato - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE
La sentenza di esecuzione in forma coattiva dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 cod. civ., produce gli effetti del contratto definitivo, che è destinata a surrogare, solo col passaggio in giudicato. Pertanto, prima di tale momento, il creditore del promissario acquirente non può iniziare l'esecuzione forzata sul bene che ha formato oggetto del contratto preliminare, in quanto non ancora entrato nel patrimonio del debitore, a nulla rilevando che la sentenza medesima sia stata trascritta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2655, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)