Sez. 3, Sentenza n. 12236 del 12/06/2015 (Rv. 635586 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Controversia per il pagamento di canoni locatizi - Sopravvenienza di sentenza ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento dell'immobile al conduttore - Obbligo di versamento dei canoni - Persistenza - Fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza ex art. 1932 cod. civ. - Fondamento - Esecutività provvisoria - Esclusione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Qualora, pendente un giudizio concernente il pagamento di canoni locatizi rimasti inadempiuti, sopravvenga, all'esito di un diverso procedimento tra le stesse parti, una sentenza ex art. 2932 cod. civ., di trasferimento dell'immobile, oggetto del contratto di locazione, al conduttore, quest'ultimo resta obbligato a corrispondere alla controparte i canoni non versati fino alla data del passaggio in giudicato della decisione, la cui natura costitutiva la qualifica come produttiva di effetti "ex nunc" da tale data, senza essere connotata, in quanto tale, da provvisoria esecutività ex art. 282 cod. proc. civ. se non limitatamente ai capi decisori che non si collochino in rapporto di stretta dipendenza con quelli costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)