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Sez. L - , Ordinanza n. 21747 del 08/07/2022 (Rv. 665131 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Trattamento di cui all'art. 12, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 468 del 1997 - Natura - Sanatoria prevista dall'art. 44 della l. n. 289 del 2002 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' - In genere.
Stato
decisa il 2022-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665131-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

Il trattamento di cui all'art. 12, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 468 del 1997 non costituisce un trattamento pensionistico anticipato, ma una misura indennitaria eccezionale, in senso lato assistenziale, destinata ad accompagnare il lavoratore socialmente utile nel transito alla pensione, a cui non è, pertanto, applicabile la sanatoria prevista dall'art. 44 della l. n. 289 del 2002, che concerne invece le diverse ipotesi di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro.

Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 12 com. 5 lett. A, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)